L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 1992 è stata affidato all'Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende.
Dal 2007 l'Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori che recepiscono la nuova Direttiva comunitaria Consumer Rights.
Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.
Origine e disciplina
Il trust è un istituto di origine anglosassone, non disciplinato dalla legge italiana, che tuttavia si è obbligato a riconoscerlo, in presenza di certe condizioni, avendo sottoscritto la Convenzione de L’Aja, del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Di recente il Parlamento Italiano, con la legge Finanziaria per l’anno 2007, ha introdotto un’espressa disciplina in materia di trattamento tributario del trust ai fini delle imposte dirette.
Nozione
Il trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso (che deve essere necessariamente straniera).
L’atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del trust, il fondo in trust venga trasferito al beneficiario del trust (che può anche essere lo stesso disponente).
E’ anche possibile che il trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiara trustee di beni o diritti nell’interesse di beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di trust c.d. autodichiarato o dichiarazione unilaterale di trust).
Effetti
La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato dall'obbligo di amministrarli nell'interesse altrui. I beni o diritti oggetto di trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione del trustee.
Atto istitutivo
La stipula di un trust comprende il negozio istitutivo, con cui il disponente detta le regole del trust; ed il negozio traslativo dei beni o diritti al trustee (il quale di regola contiene anche l’accettazione del trustee). Questi due negozi di regola sono contenuti in unico documento. Nel caso del trust c.d. autodichiarato non vi sarà negozio traslativo dei beni, in quanto le figure del disponente e del trustee coincidono, pur potendo tale negozio definirsi dispositivo in senso lato.
Poteri del trustee, limitazioni e rimedi
Il trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che l'atto istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee. Qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto del foro, i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja.
Trascrivibilità dell'atto di trasferimento di beni in trust
L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell'istituzione del trust.
Trust e negozio fiduciario
Il trust si differenzia profondamente dal negozio fiduciario. Tra le varie differenze una delle più rilevanti concerne le conseguenze della violazione dell’obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di trust. La violazione del pactum fiduciae comporta il solo obbligo del fiduciario di risarcire i danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti dei terzi. Qualora invece il trustee, in violazione degli obblighi nascenti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o li abbia alienati a terzi, si ritiene possibile esercitare rimedi diretti a recuperare i beni.
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